mercoledì 8 giugno 2011

Mozione per il ricorso al TAR del Lazio della società Roma Est a.r.l.

I consiglieri della lista l'UNIONE di centrosinistra, Pino Salinetti, Amerina Paolacci e Alberto Grelli hanno presentato, in data 30 maggio 2011, una mozione inerente al ricorso al TAR del Lazio della società Roma Est a r.l. finalizzato all’annullamento, previa sospensione degli effetti e risarcimento danni, della deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30.12.2010 riguardante l'approvazione definitiva del PPE2 (ex C3).
Di seguito si riporta il testo integrale della mozione:

Ricorso della società Roma Est a r.l. al TAR del Lazio per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e risarcimento danni, della deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30.12.2010 di approvazione definitiva del PPE2 (ex C3). Determinazioni.

PREMESSO CHE
il 20 aprile 2011 è pervenuto in Comune il ricorso della società Roma Est a r.l. al TAR del Lazio per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e risarcimento danni, della deliberazione di Consiglio comunale n. 56 del 30.12.2010 avente ad oggetto “Pianificazione particolareggiata del centro storico e dei territori contermini. Presa d’atto scadenza termini e approvazione definitiva del PPE2 (ex C3) ai sensi dell’art. 4 c. 3 della lr 36/87 e smi”;
il 21 aprile 2011 la Giunta comunale, con deliberazione n. 52, ha conferito all’Avv. Paolo Stella Richter l’incarico di patrocinare le ragioni del Comune di Castel Madama nel ricorso di fronte al TAR del Lazio, dando al responsabile dell’Ufficio di Avvocatura comunale l’incarico di assolvere tutti i conseguenti adempimenti gestionali;
CONSIDERATO CHE
il ricorso al TAR della società Roma Est a r.l. presenta una ricostruzione parziale e omissiva dei rapporti intercorsi tra tale società e il Comune di Castel Madama;
diverse affermazioni e motivazioni in esso contenute (che il PPE2 non tiene conto del PdL della società Roma Est a r.l., che il PPE2 prevede una viabilità differente da quella già realizzata dalla società stessa, che è stato ritardato pretestuosamente il rilascio dei permessi a costruire le opere di urbanizzazione e il primo edificio residenziale) siano prive di fondamento e che la loro infondatezza possa emergere con molta nettezza dall’atto di impegno sottoscritto dalla società Roma Est a r.l. prima dell’approvazione delle controdeduzioni alla Variante al PRG, dalla lettera di tale società inviata prima dell’adozione del PPE 2, dagli atti in possesso dell’Ufficio Tecnico Comunale relativi sia alle opere di urbanizzazione che al permesso di costruzione dell’edificio residenziale;
CONSIDERATO ALTRESI’ CHE
Nella prima settimana di maggio 2011 i legali rappresentanti della società Roma Est a r.l. hanno chiesto all’amministrazione comunale un incontro per ricercare una soluzione alla controversia. L’incontro, previsto per giovedì 12 maggio 2011, non si è tenuto perché non è stata data conferma della partecipazione dei legali e dei tecnici di entrambi le parti;
Entro giugno 2011 potrebbe essere convocata l’udienza presso il TAR Lazio per la discussione della richiesta di sospensiva presentata dalla società Roma Est a r.l.
RITENUTO CHE
L’amministrazione comunale debba tutelare gli interessi pubblici, sia intesi come corretta gestione amministrativa, sia come tutela delle finanze comunali contro pretestuose richieste di risarcimento danni, sia come salvaguardia degli interessi dei proprietari delle aree comprese nel PPE2, delle imprese e dei cittadini che verrebbero seriamente danneggiati da un’eventuale sospensione della validità della Deliberazione di Consiglio comunale n. 52/2011
IL CONSIGLIO COMUNALE IMPEGNA
IL SINDACO E L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
  • ad affrontare il ricorso della società  Roma Est a r.l. con una tempestiva e coordinata azione a realizzare un immediato collegamento tra l’avvocato incaricato di patrocinare il Comune, l’Ufficio di Avvocatura comunale e l’Ufficio Tecnico comunale e l’architetto progettista del PPE2 per una valutazione del ricorso, per raccogliere tutti gli elementi in possesso del Comune e metterli a disposizione dell’avvocato incaricato affinché possa redigere nel modo più efficace la formulazione della comparsa di risposta;
  • a contattare i legali rappresentanti della società Roma Est a r.l. per ricercare un’intesa che superi le controversie giudiziarie.

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